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Follow on Google News | Onlus Africa | Anidan Italia Onlus | Onlus per l'Africa |Anidan Italia Onlus, comunicazione relativa all'avvenuta iscrizione al registro delle Onlus.
By: Claudia d'Ottavio Questo riconoscimento darà l'opportunità L’ iscrizione al Registro comporta l’accesso a determinati contributi e la possibilità di stipulare convenzioni con enti pubblici. Anidan Italia Onlus ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che agevola le donazioni a favore del non profit. Le suggeriamo di prendere visione delle informazioni sintetiche qui riportate http://www.anidan.it/ Il nostro ente è formalmente una organizzazione di volontariato iscritta al Registro Regionale del Lazio del Volontariato con determina n. B9568 del 20 dicembre 2011. Sul sito della Regione e negli uffici della Regione può trovare conferma del mantenimento di detta iscrizione. Il nostro ente, essendo una organizzazione di volontariato iscritta, è Onlus di diritto; alle condizioni che seguono, il nostro ente può farle applicare in alternativa due normative relative alle donazioni. La prima normativa permette alle persone fisiche donatrici di erogazioni in denaro di detrarsi al 19% somme fino a erogazione massima di euro 2.065,83; ciò comporta un risparmio massimo di euro 392,51. La seconda normativa richiede una precondizione che noi rispettiamo, ovvero che il nostro ente tenga - come in effetti tiene - una contabilità in partita doppia e rediga - come in effetti redige - un bilancio consuntivo con informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali. Detta normativa consente alle persone fisiche e alle persone giuridiche di dedurre l'intera somma dal reddito sul quale calcolerà le imposte; la deduzione (tanto per le erogazioni in denaro quanto per quelle di beni) è ammessa entro il limite del 10% del suo reddito e comunque non oltre i 70.000 euro. Per le persone giuridiche, inoltre, permane la previsione di alternativa - utile alle aziende con reddito maggiore a 3,5 milioni di euro o con quelle con redditi inferiori a euro 20.000 - di dedursi le erogazioni in denaro fino al limite del 2% del reddito dichiarato. In tutti i casi, l'erogazione in denaro deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro effettuate in contanti. In merito alle erogazioni di beni, è necessaria la produzione di un documento - effettuato dall'ente a favore del donante - che attesti il ricevimento del bene e il suo valore unitario. Di seguito le riportiamo i riferimenti di legge relativi alle due normative e le principali indicazioni dell'Agenzia delle Entrate a riguardo. Detrazione dell'erogazione - art. 15, c. 1, lett. i-bis, DPR 917/86 Deduzione dell'erogazione - art. 14, DL 35/05 convertito con modificazioni da L 80/05 - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 39E/05 Sanzioni - DLgs 471/97 Le rammentiamo che non può detrarsi né dedursi somme maggiori di ciò che ha effettivamente erogato e che nel complesso non può sommare i differenti regimi agevolativi. In merito ai casi di deducibilità Rimaniamo a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti e la invitiamo comunque ad approfondire la materia con un professionista di sua fiducia. End
Account Email Address Account Phone Number Disclaimer Report Abuse Page Updated Last on: Dec 22, 2011
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